BONUS
ECOBONUS 2020
Per chi non rientra nel Superbonus 110% continua a essere applicabile l’Ecobonus 2020 per la riqualificazione energetica.
Limite massimo di spesa:
- 30.000 € per caldaie a condensazione, pompe di calore, scaldacque a pompe di calore
- 60.000 € per solare termico
- 100.000 € per interventi di riqualificazione globale energetica di edifici esistenti
Può essere richiesto da:
Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
Contribuenti che conseguono reddito di impresa
Associazioni tra professionisti
Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali
Istituti autonomi per le case popolari o denominati
Cooperative di abitazioni a proprietà indivisa
Titolari di un diritto reale sull'immobile
Condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
Inquilini e coloro che hanno l'immobile in comodato
Tipologia di intervento ammesse:
- Caldaia a condensazione con efficienza media stagionale almeno pare a quella appartenente a classe A, con installazione su tutti i corpi scaldanti di valvole termostatiche a bassa inerzia termica fatta esclusione per gli impianti a bassa temperatura (inferiore a 45°) e ove impossibilitati, dotate di sistemi di termo regolazione evoluta.
È necessario inoltre che il bruciatore sia di tipo modulante, che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore e che sia installata una pompa termo elettrica a giri variabili - Solare e termico con garanzia di almeno 5 anni per pannelli e bollitori e di almeno 2 anni per accessori e componenti tecnici
- Pompe di calore con valori di COP ed EER pari ai valori minimi fissati nell’allegato 1 al d.m. 06.08.2009
- Sistemi di building automation che consentano l’accensione o lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto, indichino i consumi energetici mediante la fornitura preiodica dei dati, mostrino le condizione di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.
Tempistica per la trasmissione della domanda:
90 giorni a partire dalla data riportata sulla dichiarazione di conformità
Sistema di pagamento:
Per fruire della detrazione, i pagamenti devono essere effettuari mediante bonifico bancario o postale anche online, da cui risultino la causale del versamento con riferimento alla norma art 16 bis del D.P.R. 917/1986, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o partita iva del beneficiario del pagamento.
Ripartizione del credito:
10 quote annuali di pari importo.
Cumulabilità:
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione degli edifici.
Nel caso in cui gli interventi rientrino sia nell’agevolazione per riqualificazione energetica che in quelle per ristrutturazione edilizia, il contribuente può fruire soltando dell’uno o dell’altro beneficio.
Nota bene:
Nel caso di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, con impianti aventi potenza nominale del focolare > 100 kw la scheda descrittiva deve essere redatta da un tecnico abilitato.
Nel caso di installazione di collettori solari termici la scheda descrittiva deve essere redatta da un tecnico abilitato e dal beneficiario delle detrazioni
Se ti interessa approfondire l’argomento, se hai delle domande, o se hai un progetto e desideri un preventivo gratuito per realizzarlo:
ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2020